(massima n. 1)
L'improvviso malore da cui sia colpito il conducente di un autoveicolo non costituisce caso fortuito, ma č evento che incide, escludendole, sulla coscienza e volontarietā della condotta. Conseguentemente, grava sull'imputato soltanto un onere di allegazione ed č ammissibile l'assoluzione per insufficienza di prove.