Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1945 del 12 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

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