(massima n. 1)
Nel caso in cui, per il tempo trascorso dal fatto e per l'etą frattanto raggiunta dall'imputato, l'accertamento della capacitą di intendere e di volere del minore infradiciottenne al momento del fatto non possa essere pił effettuata utilmente o si riveli addirittura impossibile, l'imputato deve essere assolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 98 c.p., quale persona non imputabile, senza aggiunte o specificazioni.