(massima n. 1)
La capacità di intendere e di volere, con riguardo ai maggiori degli anni diciotto, è presunta fino a prova contraria. Tale presunzione non può dirsi vinta, a rigore, neppure dalla accertata esistenza di infermità psichiche, quando non risulti che queste, per la loro natura e gravità, siano effettivamente tali da poter escludere o scemare grandemente la detta capacità. A maggior ragione, quindi, è da escludere che la presunzione in questione possa venir meno quando, in un contesto caratterizzato da assoluta normalità di comportamenti, la sussistenza di alterazioni psicopatologiche venga data semplicemente come possibile, senza alcuna specificazione della natura e, soprattutto, della gravità che tali alterazioni potrebbero avere.