(massima n. 1)
L'imputabilità attiene ad uno stato del oggetto agente e non al fatto e, pertanto, non è possibile inquadrare il tema della capacità psichica in quello della definizione giuridica del fatto. Da ciò consegue che il giudice di appello non può prendere in esame la richiesta di una nuova indagine sulla capacità di intendere e di volere, e disporre nuova perizia psichiatrica, nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame. Né, d'altra parte, tale questione, per la sua peculiare individualità, può formare oggetto di devoluzione implicita.