(massima n. 1)
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di diversi periodi di carcerazione, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In tali ipotesi, il residuo del cumulo precedente deve essere unificato con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'efficacia dell'art. 78 c.p. si esplica nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.