(massima n. 1)
La regola posta dall'art. 78 c.p. (applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo) non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni. Da ciò discenderebbe, infatti, l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzidetto. Pertanto non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso. In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 c.p. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo.