(massima n. 1)
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi (nella specie allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente), non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In questa ipotesi, infatti, si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata; mentre l'art. 78 predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.