(massima n. 1)
Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda č di lire sei milioni, č inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto pił se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 c.p., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.