(massima n. 1)
Dalla previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, c.p., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione non discende che non si possa essere detenuti, nel corso della vita, per un tempo complessivamente eccedente tale limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, ma solo che il criterio moderatore in questione operi, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.