(massima n. 1)
In tema di cumulo materiale, il limite massimo previsto dall'art. 78 c.p. č inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali (nella specie, le contravvenzioni relative alla sicurezza dei cantieri introdotte dal d.l.vo n. 494 del 1996, dal d.l.vo n. 626 del 1994, dal d.p.r. 164 del 1956 e dal d.p.r. 547 del 1955).