(massima n. 1)
Le pene espiate in anticipo rispetto alle altre o condonate separatamente da esse prima dell'effettuazione del cumulo non possono essere escluse da questo, poiché la posizione del condannato non può essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del P.M. Tale principio, peraltro, si riferisce alle sole pene concorrenti, per tali dovendosi intendere quelle che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili in sede esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che — e nella parte in cui — non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo di essi. Da un lato, infatti, corrisponde a una fondamentale esigenza logica dell'ordinamento il principio secondo il quale la pena non può precedere il reato e incoraggiarne, anziché frenare, la reiterazione, sicché un periodo di carcerazione non può essere imputato a un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessi successivamente alla carcerazione di cui si tratta. Dall'altro, ciascun periodo di carcerazione cautelare o esecutiva, pur avendo a suo tempo trovato causa in uno o più determinati titoli di custodia o in una o più determinate condanne, allorché si proceda in sede esecutiva all'unificazione delle pene, non può essere specificamente riferito a taluna di queste, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi prima del suddetto periodo detentivo.