(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pene concorrenti, in caso di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo gią in corso di espiazione, in virtł del principio dell'unicitą dell'esecuzione penale (art. 663 c.p.p.). (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute).