(massima n. 1)
Non sussiste fungibilitą tra il periodo di custodia cautelare sofferta in regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza definitiva di condanna alla pena dell'ergastolo.