(massima n. 1)
Anche per l'isolamento diurno, che è una sanzione penale con caratteristica di temporaneità, si applica il principio, analogo a quello proprio del calcolo di pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un «tetto» insuperabile nel corso del curriculum delinquenziale del condannato, in quanto, ove durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, o in seguito, il soggetto commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna, alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni fissato dall'art. 72, comma 1, c.p.