(massima n. 1)
L'isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondo c.p.p. (relativa alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo), posto che il vantaggio assicurato all'imputato dall'accesso al rito speciale non può essere duplicato anche in sede esecutiva.