(massima n. 1)
È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio.