(massima n. 1)
In materia di stupefacenti, l'aggravante prevista per chi induce al reato una persona dedita all'uso di droga, costituisce una circostanza ad effetto speciale, atteso che prevede un aumento edittale della pena da un terzo alla metą e che a tale massimo deve farsi riferimento, non rilevando per contro che il giudice possa discrezionalmente determinare l'aumento nel limite inferiore. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare, che l'aggravante de qua non rientri fra quella ad effetto speciale, non determinando automaticamente un aumento di pena superiore al terzo).