(massima n. 1)
Il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali) non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un'omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata — malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).