(massima n. 1)
In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalitā, fermi restando i presupposti dell'attualitā dell'offesa e della inevitabilitā dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumitā; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni č legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumitā fisica dell'aggredito o di altri.