(massima n. 1)
Le cause di giustificazione di un fatto delittuoso perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, obiettivi e subiettivi, in tanto possono essere riconosciute in quanto la sussistenza dei loro estremi risulti rigorosamente accertata. Ed anche se non si vuol ritenere che incomba all'imputato l'onere processuale di fornire tale prova essendo sufficiente l'allegazione della situazione soggettiva in cui si trovò ad agire, è di tutta evidenza che il giudice deve pervenire ad una affermazione di certezza sulle caratteristiche esimenti della situazione prospettata, attraverso il completo esame delle risultanze processuali ed il corretto processo logico di valutazione onde il giudizio sulla causa discriminante non si risolva in dubbiose convinzioni soggettive.