(massima n. 1)
In tema di legittima difesa, mentre la legittima difesa reale presuppone una situazione di pericolo attuale, effettivamente sussistente, per la legittima difesa putativa invece è richiesta una situazione di pericolo anche se solo apparente: deve però trattarsi di un pericolo che non sia solo immaginato, nel senso cioè che l'erronea opinione di difendersi non deve basarsi su di un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati concreti, che, sebbene inidonei a creare un pericolo attuale, siano tuttavia tali da giustificare nell'animo dell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo imminente; spetta poi all'agente l'onere quantomeno di allegare la sussistenza degli elementi di fatto, che possono aver ingenerato in lui l'erronea opinione della necessità di difendersi.