(massima n. 1)
Non č invocabile l'esimente della legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all'offesa incombente non derivi da colpa, cioč da valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria. Ne consegue, pertanto, che quando l'agente non agisca con la volontą di difendersi, nella convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo, ma con chiara volontą di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non pił giustificata dall'attualitą del pericolo, deve rispondere a titolo di dolo del delitto commesso.