(massima n. 1)
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., cosģ come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumitą fisica dell'aggredito o di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitą della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietą dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).