(massima n. 1)
In tema di lesioni cagionate nel contesto di una attivitą sportiva, ricompresa nella categoria degli sports a violenza solo eventuale, non opera la scriminante di cui agli artt. 50 e 51 c.p. e si verte, invece in una ipotesi di superamento del c.d. rischio consentito, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumitą del giocatore avversario il quale č legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtą che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integritą fisica. (Fattispecie in cui, in una gara di calcetto a cinque, l'imputato, durante una azione di gioco, a seguito della «umiliazione» scaturita da un tunnel, per ostacolare la corsa del giocatore avversario, allargava i gomiti e andava a colpire quest'ultimo al volto cagionando allo stesso lesioni guaribili in sette giorni).