(massima n. 2)
La disposizione contemplante la procurata impotenza alla procreazione non era speciale rispetto a quella di cui all'art. 583, capoverso, n. 3, c.p. Ne consegue che, dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 552 c.p., l'illiceità penale della sterilizzazione volontaria (cosiddetta vasectomia) è venuta definitivamente meno né può essere affermata con riferimento al reato di lesioni gravissime non scriminabili dal consenso dell'avente diritto.