(massima n. 1)
In tema di lesioni colpose, il consenso del paziente ad un trattamento medico che non si identifica con quello di cui all'art. 50 c.p., ma che costituisce un presupposto per la validitā e liceitā dell'attivitā medica perde di efficacia, ancorché consapevolmente prestato in ordine alle conseguenze lesive all'integritā personale, se queste si risolvano in una menomazione permanente che incide negativamente sul valore sociale della persona umana. (Nella specie, č stato ravvisato il reato di lesioni personali colpose in relazione ad un intervento odontoiatrico che aveva determinato nel paziente l'indebolimento permanente della funzione masticatoria).