(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma secondo c.p., l'inidoneità dell'azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all'inizio dell'azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell'evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile. (Nella specie è stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 comma secondo c.p. in un'ipotesi in cui, al fine di «sollecitare la soluzione del problema della droga in sede legislativa e politica», era stata offerta la droga a terze persone, con l'asserita certezza che l'offerta non sarebbe stata accolta).