(massima n. 1)
In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneitą dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilitą dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualitą e giammai di eventualitą o di rinvio ad un futuro pił o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente.