(massima n. 1)
La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravitā della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non č, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalitā tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.