(massima n. 1)
In tema di nesso di causalità sono da considerarsi «cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento», secondo la previsione dell'art. 41 comma secondo c.p., soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia; non costituisce perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace; infatti nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra. Devono rispondere perciò del delitto di omicidio preterintenziale le persone che si sono rese responsabili di un pestaggio quando, per fuggire ad ulteriori percosse o comunque nello stato confusionale determinato dai colpi ricevuti, la vittima precipiti da un muretto trovando la morte a causa della caduta.