(massima n. 1)
In tema di rapporto di causalitą, una volta che sia stata accertata una condotta colposa inseritasi nel processo determinativo dell'evento va in particolare verificato che proprio quella violazione della regola cautelare abbia cagionato (o abbia contribuito a cagionare) l'evento medesimo, non essendo sufficiente l'accertamento della causalitą materiale e neppure che la condotta abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere l'indagine al nesso di causalitą giuridica. (Ha specificato la Corte che tale verifica che deve risultare dalla motivazione della sentenza č tanto pił necessaria laddove, come nella fattispecie relativa a colpa medica, l'evento della morte del paziente si verifichi a oltre un anno e mezzo di tempo dalle condotte dei sanitari, e per di pił per una causa di natura diversa, la quale pertanto va dal giudice di merito ricollegata con particolare precisione al trattamento medico ritenuto inadeguato).