(massima n. 1)
Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su pił persone che debbano intervenire in tempi diversi, il nesso di causalitą tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 primo comma c.p.