(massima n. 1)
Per il principio di specialitą di cui all'art. 15 c.p. non č configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata direttamente ed esclusivamente per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, quale il sequestro di persona, allorché la violenza esercitata sulla vittima sia stata unicamente rivolta a privarla della libertą.