(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso) in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all'art. 416 c.p.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza di un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all'art. 74, D.P.R. n. 309/1990 e non anche quello di cui all'art. 416 c.p., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose.