(massima n. 2)
Il delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 costituisce norma speciale rispetto all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - a) vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fini programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit. In forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere punita a doppio titolo (ex art. 416 c.p. e art. 73 T.U. 309/90), mentre la costituzione di una associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacente che di reati diversi, potrà essere punita, oltre che dal citato art. 73, anche dall'art. 416 c.p., con riferimento a quell'ulteriore evento giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di pericolo, autonomamente ravvisabile, con particolare riferimento a quegli elementi del reato associativo indicati sub b) e c) che, rientrando nella previsione di carattere generale, si sottraggono a quella speciale e, perciò, sfuggono, alla disposizione dell'art. 15 c.p.