(massima n. 2)
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e quello di abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado (art. 196 c.p.m. p.), che rimane dunque assorbito nel primo. Nel delitto di cui all'art. 610 c.p., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell'inferiore, è fine a sé stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l'agente intende raggiungere.