(massima n. 1)
In tema di abusiva organizzazione di scommesse su competizioni sportive svolgentisi in Stati esteri, il principio di ubiquitą accolto dall'art. 6 c.p. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse, come ad es. la raccolta delle puntate, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 88 T.U.L.P.S. e della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e pertanto l'esercizio senza licenza č punito ai sensi dell'art. 4 lett. c) L. cit., sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a societą straniere e i giuochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero.