(massima n. 1)
Agli effetti della legge penale non può considerarsi commesso, neanche in parte, nel territorio dello Stato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, primo e terzo comma, del D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 11 della L. n. 189 del 2002, allorché, essendosi la condotta concretata nel trasporto clandestino degli stranieri a mezzo di un autocarro traghettato su nave non battente bandiera italiana, la scoperta del “carico umano” sia avvenuta in acque internazionali, in quanto in tale eventualità le persone trasportate, dal momento della scoperta, cessano di trovarsi nella disponibilità di fatto del trasportatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'occultamento degli stranieri operato dal trasportatore sotto copertura di un apparente carico di merce era stato commesso per intero all'estero e che il risultato finale voluto, e cioè quello dell'introduzione dei clandestini in territorio italiano, non era ricollegabile allo stratagemma a tal fine escogitato dall'autore del fatto, bensì all'autonoma decisione del comandante della nave di adottare, in relazione al luogo e al momento dell'accertamento, le misure impostegli dal dovere di condurla a destinazione per apprestare efficace soccorso a persone che, per le disumane condizioni di trasporto, versavano in concreto pericolo di danni all'integrità fisica).