(massima n. 1)
In caso di commissione di un reato su parte del territorio italiano successivamente ceduto ad altro Stato in virtł di un trattato di pace, la giurisdizione spetta all'autoritą giudiziaria dello Stato cessionario, in quanto la cessione di un territorio sulla base di un atto legittimo dą luogo salvo patto contrario ad un immediato trasferimento della sovranitą e delle connesse potestą gią esercitate sui luoghi ceduti (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autoritą giudiziaria italiana in relazione ad un reato commesso nel 1945 nella cittą di Fiume, ceduta dall'Italia alla Repubblica Jugoslava con il trattato di pace del 15 settembre 1947).