(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, nel caso in cui il «corriere» della droga proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso una ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi comunque consumato in Italia con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice italiano, individuato, sotto il profilo della competenza territoriale, in quello del luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato.