(massima n. 1)
In caso di successione di disposizioni diverse concernenti misure alternative alla detenzione, che non attengono né alla cognizione del reato, né all'irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non operano le regole dettate dall'art. 2 c.p., né il principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni "in peius", ma quelle vigenti al momento della loro applicazione. (Nella specie si è ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità, nella vigenza del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, quando esso era in corso di conversione, di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da condannato per delitto di cui all'art. 609-quater c.p., commesso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge; ed è stata tuttavia annullata con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo di una modificazione "in melius" introdotta dalla successiva legge di conversione n. 38 del 2009 in ordine ai presupposti di concessione della misura).