(massima n. 1)
In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione — nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, — attribuita dall'art. 13, comma nono del D.L.vo 7 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del T.U., la disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio, per i quali l'art. 28 c.p.c. esclude la derogabilità della competenza per territorio. Ciò comporta altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo se detti criteri sono relativi e derogabili, e non anche quando hanno, invece, carattere assoluto e inderogabile.