(massima n. 1)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale per la sopravvenuta morte di uno dei coniugi va dichiarata anche quando, pronunziata la separazione con addebito nei confronti di entrambi i coniugi, solo uno abbia impugnato la relativa decisione attesa l'impossibilità di un giudicato sostanziale sulla separazione ove sia controversa l'addebitabilità della medesima, giacché la pronunzia di separazione acquista efficacia e realizza la corrispondente modifica dello stato coniugale, solo quando anche detto accertamento, qualificativo del titolo, diventa irretrattabile. La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado in ordine alle reciproche domande di separazione e alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo alimentare, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire ad istanza o nei confronti di costoro, e nel giudizio di cassazione, in cui non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo con effetto nei riguardi dei medesimi.