(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. č esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitivitā e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione; conseguentemente non č proponibile detto ricorso nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi (art. 708 ultimo comma c.p.c.), trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa e comunque idonei a produrre effetti soltanto provvisori fino alla sentenza che conclude il giudizio, mentre la potenziale definitivitā di tali provvedimenti, in ipotesi di estinzione del processo, č irrilevante ai fini dell'acquisizione iure del carattere definitivo in senso giuridico.