(massima n. 1)
In causa di separazione personale dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale, il quale rimetta gli atti al collegio per la Ģomologazione della separazione consensualeģ, ritenendo formato un irretrattabile accordo dei contendenti circa il mutamento del titolo della separazione medesima, e disponga inoltre in ordine all'affidamento della prole minore, non č impugnabile, per difetto di decisorietā, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, considerando, quanto alla prima statuizione, che la natura ordinatoria della rimessione delle parti al collegio giudicante non resta esclusa per il fatto che in essa si indichi la pronuncia adottanda, alla stregua della provenienza di tale indicazione da organo istituzionalmente privo della potestas iudicandi (e del conseguente suo carattere non vincolante), e, quanto alla seconda statuizione, che si tratta di determinazione provvisoria e cautelare, revocabile e modificabile dal tribunale anche in esito alla rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base č stata emessa.