(massima n. 1)
In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non č impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitivitą e decisorietą. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresģ la inammissibilitą del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della Corte d'appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.