(massima n. 1)
In tema di separazione personale tra coniugi, l'ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all'udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, non č impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitivitā e decisorietā. Essa, infatti, si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale.