(massima n. 1)
In applicazione del disposto dell'art. 2818 c.c. non può riconoscersi all'ordinanza del presidente del tribunale, emanata ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in procedimento di separazione personale di coniugi, valore di titolo idoneo alla iscrizione di ipoteca giudiziale, e ciò sebbene detto provvedimento contenga condanna al pagamento di una somma ed abbia, per legge, efficacia di titolo esecutivo. Infatti, trattandosi di provvedimento qualificato dalla legge espressamente come ordinanza, lo stesso non può ritenersi compreso nella previsione normativa della prima parte dell'art. 2818 c.c.; ed inoltre neppure può ad esso estendersi l'applicazione della norma dettata nel secondo comma della medesima disposizione (che prevede la possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base di «altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto») poiché non vi è alcuna norma di legge che attribuisca alla detta ordinanza l'effetto di costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca.