(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate, per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo, sia a crediti per i quali avrebbe gią potuto procedersi esecutivamente).